Appalti pubblici: quali sono i requisiti per partecipare a una gara d’appalto?
28 Apr 2022
Per poter offrire la propria offerta in una gara d’appalto economico operatore deve possedere requisiti di carattere generale e speciale stabilità dal legislatore.
I requisiti di carattere generale sono legati all’affidabilità morale del contraente. La mancanza di essi comporta l’esclusione dalla gara in quanto presupposto imprescindibile per stipulare un contratto con la Pubblica Amministrazione.
Mentre, i requisiti di carattere speciale attengono alle qualità dei concorrenti.
A) requisiti generali
Per quanto attiene ai requisiti di carattere generali il Codice dei Contratti Pubblici assegnati all’art.80 i motivi di esclusione dalla gara disponendo che sono sono motivi di esclusione:
- l’aver riportato una o più condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta per alcuni reati indicati espressamente nel comma 1 di detta norma [ a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definiti con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.]
- La sussistenza di causa di decadenza, di sospensione o di divieto ovvero di un tentativo di infiltrazione mafiosa.
- La commissione di gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.
- Qualora la stazione appaltante dimostri, con qualunque mezzo adeguato, la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- L’operatore economico sia sottoposto a fallimento o si trovi in uno stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- La stazione appaltante, dimostri, con mezzi adeguati che l’operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
- l’operatore economico abbia dovuto di dover indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza informazioni, false o fuorvianti suscettibili di adottare le decisioni sulla esclusione, la selezione o l’ aggiudicazione ovvero omesso le informazioni, ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
- L’operatore economico abbia significativo o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al danno del danno o altre sanzioni comparabili.
- L’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.
- La partecipazione dell’operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile.
- Una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 non possa essere risolta con misure meno invadenti.
- L’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva del divieto di contrarre con la PA o san altrazione che comporti il medesimo divieto; sia iscritto a casellario informatico dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato al periodo falso durante la dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per quale perdura l’iscrizione; abbia violato il periodo di intestazione fiduciaria; non presenti la certificazione che attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
- L’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione e dichiarazioni non veritiere; sia iscritto nella casellario informatico per aver presentato false dichiarazioni o documentazione falsa nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
- L’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati di concussione ed estorsione non risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 cc o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Le stazioni appaltanti, escludono in qualunque momento dalla procedura l’operatore che risulta trovarsi, a causa di atti economici omessi o nel corso della procedura stessa, in una delle situazioni appena elencate.
B) requisiti speciali
Fermo tutto quanto indicato al punto a), per ciò che riguarda i requisiti di carattere speciale, bisogna far riferimento al disposto normativo di cui all’art. 83 del Codice il quale indica i cd criteri di selezione ovvero criteri che servono a l’effettiva capacità dell’operatore economico di realizzare l’attività richiesta.
Tali criteri di selezione riguardano:
- requisiti di idoneità professionale;
- la capacità economica e finanziaria;
- le capacità tecniche e professionali.
Più specificatamente, per quanto attiene i requisiti di capacità economica e finanziaria , con riferimento agli appalti di lavori e servizi, le stazioni appaltanti possono richiedere nel bando che i concorrenti:
– avere un fatturato minimo annuo;
– forniscano informazioni ai loro conti annuali tali da evidenziare i rapporti tra attività e persone;
– siano in possesso di un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione relativi alla capacità tecniche e professionali, le stazioni appalti possono richiedere con requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessaria per eseguire l’appalto un adeguato standard di qualità.
Per quanto riguarda tali requisiti, l’art. 84 del d.lgs. 50 individuo un sistema unico di qualificazione e diritto privato che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di importo pari o superiore 150.000 euro provano il possesso dei citati privato requisiti mediante attestazione da parte di appositi organismi di denominazione “società organismi di attestazione” (SOA) autorizzati da ANAC
Le SOA sono tenute ad attestare:
- l’assenza dei motivi di esclusione fissati dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche professionali indicate nell’art. 83 del d.lgs 50/2016; il periodo di attività documentabile è pari a 15 anni antecedenti alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA;
- il possesso di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000;
- il possesso di certificazioni del rating di impresa, rilasciato dall’A.N.A.C.
Siamo a tua disposizione
