Il diritto di accesso agli atti amministrativi: chi può esercitarlo? Cosa si può chiedere? Quanto tempo ci vuole?

26 Lug 2022

Il diritto di accesso agli atti amministrativi: chi può esercitarlo? Cosa si può chiedere? Quanto tempo ci vuole?

L’accesso agli atti è il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi.
Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.

La norma che regola tale diritto e contenuta nella legge 241/1990 agli artt. 22 e ss. e, alla lett. d) del predetto art. 22, indica che per “documento amministrativo”, deve intendersi “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.

Cosa non si può chiedere?

Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti:

  • i documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. È comunque garantito l’accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti dell’art. 60) del D.lgs. 196/2003;
  • i documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi;
  • i documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi;
  • i documenti relativi a procedimenti tributari di terzi;
  • i documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dall’Amministrazione.

Quali sono le modalità di accesso ai documenti amministrativi?

Per l’Accesso agli atti è necessario presentare formale richiesta, ben motivata, e l’atto deve essere consegnata personalmente al Protocollo Generale dell’Istituto oppure inviata attraverso il servizio postale indirizzato alla PA che detiene la documentazione (mediante raccomandata a/r) oppure, ove possibile, inviata per via telematica, attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata.

Occorre considerare che, molto spesso, non vengono prese in considerazione le richieste contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza la documentazione per la quale si richiede l’accesso o di valutare l’interesse che fonda l’esercizio di tale diritto.

Anche per tale ragione è sempre consigliato rivolgersi ad un legale.

Quanto tempo ci vuole per l’evasione della richiesta di accesso?

Nel caso di accesso con richiesta di copie in carta semplice o copie conformi all’originale, il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data del provvedimento di accoglimento dell’istanza, fatti salvi i casi di sospensione o differimento.

In caso di rigetto della richiesta?

Contro i provvedimenti che negano il diritto di accesso o in caso di diniego implicito per decorrenza del termine di 30 giorni senza avere ricevuto risposta, nonché in caso di differimento dell’esercizio di accesso, è possibile fare ricorso dinanzi al TAR.

Autori

  • Avvocato Giulio Leo

    Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza”, ha maturato esperienza in diritto amministrativo e civile collaborando con lo Studio Legale Avv. Michele Bonetti & Partners. Dopo aver superato l’esame di Stato alla prima sessione utile presso la Corte d’Appello di Roma, si è iscritto all’Ordine degli Avvocati nel 2018. Ha poi ampliato le sue competenze in diritto amministrativo, civile e tributario presso lo Studio Legale dell’Avv. Prof. Valerio Tallini.

    Nel 2019 ha conseguito un Master in "Diritto e Fisco dello Sport" presso la Business School de Il Sole 24 Ore. Nel 2022 ha fondato ACT Law Firm, specializzandosi in diritto civile (recupero crediti, contratti, responsabilità, esecuzioni, successioni), amministrativo (pubblico impiego, urbanistica, appalti, cittadinanza, sportivo) e tributario (difesa contro avvisi e cartelle, transazioni fiscali).

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  • Avvocato Vincenzo Zecchino

    Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma, l'Avv. Vincenzo Zecchino offre consulenza e assistenza in diritto amministrativo, commerciale e civile. Dopo esperienze in primari studi legali, nel 2022 ha fondato ACT Law Firm.

    Le sue aree di attività includono concorsi pubblici, pubblico impiego, appalti, urbanistica, gestione del credito, contratti, GDPR Privacy e arbitrato bancario. Laureato in Giurisprudenza presso "La Sapienza" di Roma, ha conseguito un Master in "Giurista di Impresa" (Meliusform, 2020) e l’abilitazione come mediatore (Concilium A.D.R., 2022).

    Ha maturato competenze specialistiche in diritto civile, societario e amministrativo, con focus su contrattualistica, governance aziendale, crisi d'impresa, appalti pubblici e protezione dati.

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