R.I.A. pubblico impiego: dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024 come ottenere le maggiorazioni e proporre ricorso
23 Apr 2026
La questione delle maggiorazioni della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) è tornata al centro dell’attenzione giuridica dopo la sentenza n. 4 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000 nella parte in cui pretendeva di “interpretare” in senso restrittivo la proroga della disciplina prevista dal D.P.R. n. 44/1990. La Corte ha chiarito che quella norma non era una vera interpretazione autentica, ma una disposizione innovativa con efficacia retroattiva, idonea a incidere su giudizi ancora pendenti.
Ma facciamo un passo indietro per capire in che modo si è arrivati all’attuale situazione.
Alla fine degli anni ’80, con il D.P.R. n. 44/1990 venne introdotta la Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) con cui venivano applicate delle maggiorazioni allo stipendio del personale pubblico (comparto ministeri) in base all’anzianità di servizio maturata secondo le seguenti indicazioni:
- per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di 5 anni maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell’arco della vigenza contrattuale (ovvero 31.12.1990);
- per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di 10 anni maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell’arco della vigenza contrattuale (ovvero 31.12.1990) è previsto un importo della maggiorazione RIA raddoppiato previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni;
- per tutti i dipendenti con esperienza professionale di effettivo servizio di 20 anni maturata alla data del 01.01.1990 ovvero nell’arco della vigenza contrattuale (ovvero 31.12.1990) è previsto un importo della maggiorazione RIA quadruplicato previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.
Successivamente, con il D.L. n. 384/1992 venne disposta una proroga con spostamento del requisito temporale dal 31.12.1990 al 31.12.1993.
A fronte di tale proroga nacque il dubbio se tutti i dipendenti che avevano nel frattempo maturato i requisiti dei 5, 10 o 20 anni tra la data del 01.01.1991 e il 31.12.1993, avessero diritto alle predette maggiorazioni. I Ministeri ovviamente rifiutarono tale diritto e si aprì quindi un primo filone di contenzioso.
I primi orientamenti giurisprudenziali davano ragione ai dipendenti pubblici e al fine di arginare le richieste di rimborso giudiziale, verso la fine degli anni 2000, il Legislatore intervenne con la Legge finanziaria dando vita ad una norma di interpretazione autentica che negava ogni diritto al personale che aveva maturato i requisiti tra gli anni 1991 e 1993: art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000.
Ed è proprio quest’ultima norma che oggi è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 4/2024.
In concreto, la pronuncia costituzionale ha riaperto la possibilità di far valere il diritto alle maggiorazioni R.I.A. per il personale pubblico che abbia maturato i requisiti di anzianità nel periodo in esame, secondo la corretta lettura del combinato disposto tra art. 9 del D.P.R. n. 44/1990 e art. 7 del D.L. n. 384/1992. La Corte ha infatti spiegato che il D.P.R. n. 44/1990 prevedeva maggiorazioni per chi avesse acquisito una determinata anzianità di servizio e che la proroga al 31 dicembre 1993 dell’intera disciplina doveva riflettersi anche sull’arco utile per maturare quei requisiti, non essendo desumibile dal testo originario un blocco al 31 dicembre 1990.
La decisione è particolarmente importante perché la Consulta ha sottolineato che il legislatore non può, con una norma retroattiva, imporre un significato nuovo non ricavabile dal testo precedente e incidere così sull’esito di controversie ancora pendenti. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto decisivi sia il carattere retroattivo della disposizione sia il fatto che essa fosse intervenuta quando il contenzioso era già in corso, alterando l’equilibrio tra le parti processuali.
Chi può valutare il ricorso
In linea generale, la domanda va esaminata per chi ha prestato servizio nel pubblico impiego (comparto Ministeri e categorie equiparate) e ritiene di aver maturato, nel periodo interessato, i requisiti per le maggiorazioni della R.I.A. alla luce della disciplina originaria e della successiva pronuncia della Corte costituzionale. La verifica non è automatica: occorre ricostruire la carriera, la decorrenza dei rapporti di lavoro, l’eventuale passaggio tra amministrazioni e le somme già riconosciute o riassorbite nel tempo.
Perché conviene verificare subito la propria posizione
Spesso la partita non si gioca solo sull’esistenza del diritto, ma anche sul “da quando” possa essere fatto valere e su quali ratei siano ancora esigibili. Per questo, prima di agire è opportuno ricostruire l’intera sequenza amministrativa e retributiva.
Documentazione utile per l’istruttoria
Per istruire correttamente il ricorso, è utile raccogliere sin da subito i seguenti documenti:
A) Documentazione relativa all’anzianità di servizio:
- Certificato di servizio dettagliato con tutte le date di assunzione e inquadramenti
- Decreti/contratti di assunzione
- Stato matricolare completo
- Eventuali decreti di trasferimento/passaggio tra amministrazioni
B) Documentazione retributiva:
- Cedolini stipendiali recenti (ultimi 2-3 anni)
- Prospetti paga relativi al periodo rivendicato (se disponibili)
- Scheda economica del personale
C) Ulteriore documentazione probatoria:
- Eventuali atti di diniego dell’amministrazione alla richiesta amministrativa preventiva
- Eventuali precedenti diffide/messe in mora
Come viene impostata l’azione
L’azione giudiziale mira ad accertare il diritto alla maggiorazione, ottenere la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive non corrisposte e chiedere l’adeguamento della scheda economica o della posizione stipendiale del dipendente. La quantificazione proposta in ricorso sarà ovviamente oggetto di specifica perizia di un nostro collaboratore tecnico specializzato (consulente del lavoro e/o commercialista).
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Contatta il nostro Studio alla mail info@actlawfirm.it per una valutazione preliminare della tua posizione: analizzeremo gratuitamente la documentazione e ti indicheremo se sussistono i presupposti per aderire al ricorso e quali somme potresti recuperare. Nel caso in cui sia fondato agire ti verrà presentato un preventivo scritto per la nostra assistenza legale e giudiziale.
Siamo a tua disposizione
