La cessione dei crediti è illegittima se la Pubblica Amministrazione non l’ha accettata.
20 Nov 2023
È la decisione del Tribunale di Civitavecchia in ordine ad un giudizio instaurato da un noto istituto finanziario, operante nell’ambito della cessione e cartolarizzazione dei crediti, contro un comune laziale, difeso e rappresentato dall’Avv. Giulio Leo.
La vicenda trae origine dall’acquisto, da parte del predetto istituto finanziario, di vari crediti (relativi a fatture dei servizi energetici) da far valere nei confronti del comune. La cessione era stata quindi notificata ma non era mai stata accettata dall’Amministrazione, in quanto sussistevano plurime illegittimità e/o errori nella trasmissione delle originarie fatture.
Per tale ragione, la difesa dell’Ente Locale si è fondata principalmente sul principio della necessaria accettazione della cessione dei crediti da parte della P.A., così come previsto dall’art. 9 all. E della Legge n. 2248/1865, tuttora in vigore.
Difatti, il prefato articolo così recita: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l’amministrazione interessata”.
Il Giudice ha accolto pienamente le eccezioni del Comune rigettando le domande dell’istituto finanziario con sentenza dello scorso 28.09.2023, così motivando: “La domanda è infondata in quanto gli atti di cessione dei crediti per cui è causa in favore della società attrice non possono ritenersi opponibili al Comune, il quale non ha accettato la cessione ai sensi dell’art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Invero, la disposizione richiamata subordina all’adesione dell’amministrazione interessata l’efficacia della cessione dei crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni, in deroga al generale principio civilistico della cedibilità dei crediti”.
Pertanto, la somma richiesta dall’istituto finanziario (circa 10.000,00 €.) è stata dichiarata illegittima e di conseguenza non dovuta dall’Amministrazione.
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