TAR Lazio: annullata la graduatoria del concorso OSS per composizione irregolare della commissione
1 Lug 2025
Il Tribunale accoglie il ricorso della candidata difesa dal nostro studio: prove orali invalide senza il presidente della commissione
Con la sentenza n. 10842/2024, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione III Quater – ha accolto il ricorso presentato nell’interesse di una candidata esclusa dalla graduatoria finale del concorso pubblico in forma aggregata per 485 posti da Operatore Socio-Sanitario, bandito dalla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata.
La decisione segna un importante punto fermo in tema di regolarità delle procedure concorsuali, ribadendo principi fondamentali di legalità, imparzialità e trasparenza nella composizione delle commissioni esaminatrici.
Il caso: una prova orale senza presidente
La nostra assistita era stata esclusa per presunta “non idoneità” alla prova orale, con attribuzione di un punteggio pari a soli 14 punti. Tuttavia, come emerso dagli atti e come contestato nel ricorso, la prova orale si era svolta in assenza del presidente della commissione: erano presenti soltanto due componenti su tre, e in numero pari.
La Fondazione resistente sosteneva la legittimità della procedura richiamando l’art. 6, comma 3, del d.P.R. 220/2001, secondo cui è possibile costituire sottocommissioni “unico restante il presidente”, in caso di concorsi con più di 1.000 candidati.
La decisione del TAR: serve una commissione perfettamente costituita
Il TAR ha ritenuto non condivisibile l’interpretazione estensiva della norma proposta dalla Fondazione. Ha richiamato il consolidato principio del “collegium perfectum”, secondo il quale la commissione giudicatrice deve essere pienamente e regolarmente composta nel momento in cui svolge valutazioni discrezionali, comprese quelle relative alla prova orale.
In particolare, il Collegio ha osservato che:
- l’assenza del presidente non può essere surrogata se non con la presenza di un supplente legittimamente nominato;
- la prova orale deve svolgersi alla presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti della commissione (artt. 10 e 16 d.P.R. 220/2001);
- la presenza di due soli commissari, in numero pari, è contraria al principio dell’organo collegiale dispari, necessario per evitare situazioni di stallo decisionale.
Un precedente importante per la tutela dei candidati
Con questa sentenza, il TAR ha annullato l’esito della prova orale e la graduatoria finale, riconoscendo il diritto della ricorrente a essere valutata da una commissione legittimamente costituita. È stata inoltre condannata l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali.
Si tratta di una vittoria importante, non solo per la nostra assistita, ma per tutti i candidati che affrontano concorsi pubblici: il rispetto delle regole nella composizione delle commissioni è una garanzia di equità e legalità che non può essere sacrificata per ragioni organizzative.

La mia riflessione da avvocato
Il contenzioso amministrativo, soprattutto in materia di concorsi, è spesso visto come una “battaglia contro i mulini a vento”. Ma questa pronuncia conferma che, quando la violazione è chiara e incide sul diritto soggettivo del candidato, è possibile ottenere giustizia, ristabilendo la parità delle condizioni.
Il nostro studio continuerà a vigilare e ad agire per garantire ai candidati la massima trasparenza e correttezza in ogni fase delle procedure selettive.
Avv. Vincenzo Zecchino
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